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REGOLAMENTO
INTERNO DEI COMITATI REGIONALI
dell'Associazione Italiana di Diritto Marittimo (AIDIM) |
Articolo
1 |
Scopo
del Comitato è quello di coadiuvare l'Associazione a ravvivare
la coscienza giuridico marinara diffondendo ed intensificando gli
studi del diritto marittimo e l'esame delle questioni più
importanti di questa disciplina, per conseguire il miglioramento
del diritto positivo o delle convenzioni internazionali relative
ai problemi marittimi.
Pertanto il Comitato si tiene in rapporto con le organizzazioni
della navigazione che si occupano dei problemi marittimi promuovendo
pubblicazioni, conferenze ed ogni altra iniziativa che possa efficacemente
contribuire al conseguimento dei fini sociali.
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Articolo
2 |
Il Comitato si compone
dei soci e degli Enti aventi sede nella regione e che sono stati ammessi
a far parte dell'Associazione.
I soci oltre pagare una quota annua all'Associazione possono essere
tenuti al pagamento al Comitato di una quota per eventuali impegni
assunti dal Comitato stesso. |
Articolo
3 |
Sono organi del Comitato
il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e l'Assemblea
dei Soci. |
Articolo
4 |
Il Presidente e il
Vice Presidente sono eletti a scrutinio segreto, o per acclamazione,
dai soci del Comitato riuniti in Assemblea. Essi durano in carica
tre anni e possono essere rieletti.
I candidati per essere eletti dovranno riportare la maggioranza assoluta
dei voti dei soci presenti o rappresentati. Ove nessuno dei candidati
abbia riportato tale maggioranza, la nomina del Presidente e del Vice
Presidente spetterà al Comitato Direttivo dell'Associazione.
Il Segretario e il Tesoriere vengono eletti, a scrutinio segreto,
dai soci del Comitato Regionale riunito in Assemblea, a semplice maggioranza
di voti, qualunque sia il numero dei voti riportato; durano in carica
tre anni e sono rieleggibili. Il Segretario può assumere
anche la carica di tesoriere (2). |
Articolo
5 |
L'Assemblea comprende
i soci personali e quelli rappresentanti degli Enti.
Ogni socio ha diritto ad un voto, il voto è espresso o personalmente
o a mezzo di altro socio, munito di delega scritta. Nessun socio può
rappresentare più di cinque soci. |
Articolo
6 |
L'Assemblea è
convocata almeno una volta l'anno dal Presidente o in caso di sua
assenza o impedimento dal Vice Presidente che ne determina l'ordine
del giorno.
L'Assemblea:
a) approva i bilanci ed i conti;
b) provvede alla rielezione delle cariche scadute;
c) nomina le commissioni di studio;
d) determina la eventuale quota annuale dovuta dai soci al Comitato
regionale a norma dell'art. 2; tale determinazione è subordinata
alla ratifica del Comitato Direttivo dell'Associazione;
e) decide su tutte le altre questioni sottopostole. |
Articolo
7 |
Il Presidente provvede
alla tutela degli interessi del Comitato, ne sorveglia l'attività
in conformità delle decisioni dell'Assemblea, mantiene i rapporti
con la Sede Centrale.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito
dal Vice Presidente. |
Articolo
8 |
Il Segretario sovraintende
al servizio amministrativo del Comitato ed all'esecuzione delle decisioni
adottate dall'Assemblea e dal Presidente. Cura la corrispondenza,
sovrintende al Centro bibliografico ed alla biblioteca.
Il Tesoriere cura la gestione finanziaria del Comitato provvedendo
alle riscossioni delle quote di cui alla lettera d) dell'art. 6, e
provvede alle spese, nei limiti del bilancio del Comitato stesso,
redige il bilancio ed il conto e lo schema di relazione da sottoporre
al Comitato. |
Articolo
9 |
I soci sono tenuti
a pagare la quota annuale di cui all'art. 2 entro il mese di febbraio.
Il socio che non provvede in conformità può essere proposto
al Comitato Direttivo dell'Associazione per essere dichiarato dimissionario. |
Articolo
10 |
I soci possono frequentare
liberamente i locali del Comitato, ottenere un breve prestito di libri
della biblioteca e inoltre fruire di tutti i vantaggi che sono deliberati
dall'Assemblea del Comitato. |
Articolo
11 |
La presidenza del Comitato
regionale può assumere tutte le iniziative che ritiene opportune
per il conseguimento dei fini sociali e deve rimettere ogni anno,
per notizia, una succinta relazione della sua attività al Comitato
di Direzione dell'Associazione. |
Articolo
12 |
Il Presente Regolamento
può essere modificato dal Comitato Direttivo dell'Associazione. |
Articolo
13 |
Questo Regolamento
entra in vigore alla data della sua approvazione da parte del Comitato
Direttivo dell'Associazione (1). |