<< REGOLAMENTO INTERNO DEI COMITATI REGIONALI
dell'Associazione Italiana di Diritto Marittimo (AIDIM)
Articolo 1

Scopo del Comitato è quello di coadiuvare l'Associazione a ravvivare la coscienza giuridico marinara diffondendo ed intensificando gli studi del diritto marittimo e l'esame delle questioni più importanti di questa disciplina, per conseguire il miglioramento del diritto positivo o delle convenzioni internazionali relative ai problemi marittimi.
Pertanto il Comitato si tiene in rapporto con le organizzazioni della navigazione che si occupano dei problemi marittimi promuovendo pubblicazioni, conferenze ed ogni altra iniziativa che possa efficacemente contribuire al conseguimento dei fini sociali.

Articolo 2 Il Comitato si compone dei soci e degli Enti aventi sede nella regione e che sono stati ammessi a far parte dell'Associazione.
I soci oltre pagare una quota annua all'Associazione possono essere tenuti al pagamento al Comitato di una quota per eventuali impegni assunti dal Comitato stesso.
Articolo 3 Sono organi del Comitato il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e l'Assemblea dei Soci.
Articolo 4 Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti a scrutinio segreto, o per acclamazione, dai soci del Comitato riuniti in Assemblea. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
I candidati per essere eletti dovranno riportare la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Ove nessuno dei candidati abbia riportato tale maggioranza, la nomina del Presidente e del Vice Presidente spetterà al Comitato Direttivo dell'Associazione.
Il Segretario e il Tesoriere vengono eletti, a scrutinio segreto, dai soci del Comitato Regionale riunito in Assemblea, a semplice maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei voti riportato; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Segretario può assumere anche la carica di tesoriere (2).
Articolo 5 L'Assemblea comprende i soci personali e quelli rappresentanti degli Enti.
Ogni socio ha diritto ad un voto, il voto è espresso o personalmente o a mezzo di altro socio, munito di delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di cinque soci.
Articolo 6 L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente che ne determina l'ordine del giorno.
L'Assemblea:
a) approva i bilanci ed i conti;
b) provvede alla rielezione delle cariche scadute;
c) nomina le commissioni di studio;
d) determina la eventuale quota annuale dovuta dai soci al Comitato regionale a norma dell'art. 2; tale determinazione è subordinata alla ratifica del Comitato Direttivo dell'Associazione;
e) decide su tutte le altre questioni sottopostole.
Articolo 7 Il Presidente provvede alla tutela degli interessi del Comitato, ne sorveglia l'attività in conformità delle decisioni dell'Assemblea, mantiene i rapporti con la Sede Centrale.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Articolo 8 Il Segretario sovraintende al servizio amministrativo del Comitato ed all'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea e dal Presidente. Cura la corrispondenza, sovrintende al Centro bibliografico ed alla biblioteca.
Il Tesoriere cura la gestione finanziaria del Comitato provvedendo alle riscossioni delle quote di cui alla lettera d) dell'art. 6, e provvede alle spese, nei limiti del bilancio del Comitato stesso, redige il bilancio ed il conto e lo schema di relazione da sottoporre al Comitato.
Articolo 9 I soci sono tenuti a pagare la quota annuale di cui all'art. 2 entro il mese di febbraio. Il socio che non provvede in conformità può essere proposto al Comitato Direttivo dell'Associazione per essere dichiarato dimissionario.
Articolo 10 I soci possono frequentare liberamente i locali del Comitato, ottenere un breve prestito di libri della biblioteca e inoltre fruire di tutti i vantaggi che sono deliberati dall'Assemblea del Comitato.
Articolo 11 La presidenza del Comitato regionale può assumere tutte le iniziative che ritiene opportune per il conseguimento dei fini sociali e deve rimettere ogni anno, per notizia, una succinta relazione della sua attività al Comitato di Direzione dell'Associazione.
Articolo 12 Il Presente Regolamento può essere modificato dal Comitato Direttivo dell'Associazione.
Articolo 13 Questo Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte del Comitato Direttivo dell'Associazione (1).

(1) Approvato dal Comitato Direttivo dell'AIDIM il 22/3/66
(2) Approvato dal Comitato Direttivo dell'AIDIM il 24/1/2020

     
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