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STATUTO
dell'Associazione Italiana di Diritto Marittimo (AIDIM)* |
Articolo
1 |
L'Associazione Italiana
di Diritto Marittimo, AIDIM, è costituita per gli scopi di
cui in appresso ed ha sede in Genova. L'AIDIM persegue nell'ambito
del territorio nazionale gli scopi (unificazione del diritto marittimo
e commerciale nonché degli usi e delle pratiche marittime)
del Comité Maritime International, CMI, di cui costituisce
la sezione Italiana, partecipando ai lavori di unificazione del diritto
marittimo ed agli studi e ricerche su problemi marittimi intrapresi
dal CMI e non ha scopo di lucro.
Nello svolgimento di tale attività l'AIDIM si adopera al fine
di raccogliere le opinioni ed accertare le esigenze degli operatori
economici marittimi italiani, assumendo orientamenti tali da contemperare
nel modo migliore interessi eventualmente in conflitto tra loro.
L'AIDIM può di propria iniziativa affrontare lo studio ed effettuare
ricerche su problemi di diritto marittimo nell'ambito nazionale, organizzando
congressi e seminari, e può altresì partecipare a studi
e ricerche da altri promossi nell'ambito nazionale ed internazionale. |
Articolo
2 |
Possono essere soci
dell'AIDIM persone che si interessano di problemi marittimi, nonché
Istituti, Società, Associazioni ed Enti aventi attinenza con
la navigazione e il commercio marittimo.
I soci sono nominati dal Comitato Direttivo su proposta di due soci.
E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
I soci sono tenuti a versare la quota annua che sarà determinata
dall'assemblea in sede di bilancio.
Potranno essere determinate quote differenziate per soci sostenitori
e benemeriti. |
Articolo
3 |
Sono organi dell'AIDIM
il Presidente, il Comitato Direttivo, l'Assemblea dei soci. |
Articolo
4 |
Il Comitato Direttivo
è composto:
a) di un presidente e due vice presidenti;
b) di membri in numero da 5 a 8;
c) dei presidenti dei Comitati Regionali eletti in conformità
del Regolamento Regionale con deliberazione presa ai sensi dell'articolo
6, lettera b) del presente statuto.
I componenti del Comitato Direttivo durano in carica per tre anni
e possono essere rieletti.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri
del comitato, questo provvede a sostituirli per cooptazione con le
modalità e gli effetti di cui all'articolo 2386 C.C. |
Articolo
5 |
All'Assemblea partecipano
i soci in regola con la quota sociale.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Il voto è espresso o personalmente
o a mezzo di altro socio, munito di delega scritta.
Nessun socio può rappresentare più di 12 soci. |
Articolo
6 |
L'Assemblea è
convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o, in caso di suo
impedimento, dal Vice Presidente più anziano in carica, che
ne determina l'ordine del giorno.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza
o impedimento, dal Vice Presidente più anziano in carica.
L'Assemblea:
a) approva il bilancio ed i conti;
b) nomina il presidente, i vice presidenti e i membri del Comitato
Direttivo, ratifica le nomine dei Presidenti dei Comitati Regionali
e provvede, ove occorra, alle nomine stesse.
c) determina la quota annuale dovuta dai soci;
d) decide su tutte le altre questioni sottopostele dal Comitato Direttivo.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.
L'Assemblea può nominare Presidenti e soci onorari. |
Articolo
7 |
Il Presidente rappresenta
l'Associazione, presiede le adunanze dell'Assemblea e del Comitato
Direttivo, provvede alla tutela degli interessi della associazione
e ne sorveglia l'attività, in conformità delle decisioni
dell'Assemblea e del comitato direttivo, mantiene i rapporti con le
organizzazioni internazionali che si occupano dei problemi di diritto
marittimo.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito
dal Vice Presidente più anziano in carica.
Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti determinate attribuzioni,
precisandone i poteri. |
Articolo
8 |
Il Comitato Direttivo
è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce.
Esso designa i delegati alle Conferenze del C.M.I., nonché
i soci da proporre a membri titolari del medesimo, e quelli destinati
a rappresentare l'AIDIM in conferenze e seminari da questa o da altri
organizzati; sceglie nel suo seno il Segretario Generale e il Tesoriere
(che possono riunirsi nella stessa persona); delibera su tutte le
materie ad esso devolute dallo statuto e comunque sulle questioni
più importanti, e in ogni caso su quelle da sottoporsi all'Assemblea.
Le delibere sono assunte a maggioranza, in caso di parità prevale
il voto di chi presiede.
In caso di urgenza, ravvisato dal Presidente, il Comitato Direttivo
può essere chiamato a deliberare per referendum. |
Articolo
9 |
Il Segretario Generale
sovrintende al servizio amministrativo della Associazione ed all'esecuzione
delle decisioni adottate dall'Assemblea dal Comitato direttivo, dal
presidente. Cura la corrispondenza, sovrintende al Centro bibliografico
ed alla biblioteca; controfirma gli ordini di riscossione e di pagamento. |
Articolo
10 |
Il Tesoriere cura la
gestione finanziaria della Associazione, provvede alle riscossioni
ed alle spese, rilasciando le relative quietanze, predispone il bilancio
di previsione entro il 31 dicembre di ciascun anno ed il conto consuntivo
entro il successivo 15 maggio e propone le eventuali variazioni di
bilancio. |
Articolo
11 |
Le entrate annuali
sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dalle rendite patrimoniali;
c) dalle liberalità di privati o di enti;
d) dal provento delle vendite delle pubblicazioni;
e) dai proventi di ogni altra sua attività.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge. |
Articolo
12 |
L'anno finanziario
va dal 1° gennaio al 31 dicembre. |
Articolo
13 |
I soci sono tenuti
a pagare la quota annuale entro il mese di febbraio. Il socio che
non provveda in conformità può essere dichiarato dimissionario
dal Comitato Direttivo.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili. |
Articolo
14 |
I soci possono frequentare
liberamente i locali dell'Associazione, ottenere un breve prestito
di libri della biblioteca in numero non superiore ad uno alla volta
in conformità delle norme stabilite dal regolamento.
Inoltre fruiscono di tutti i vantaggi che sono deliberati dal Comitato
Direttivo. |
Articolo
15 |
Possono essere costituiti
Comitati Regionali. La loro istituzione è autorizzata dal Comitato
Direttivo che ne determina la competenza territoriale e ne approva
i regolamenti interni.
Possono far parte dei Comitati Regionali esclusivamente soci dell'AIDIM;
essi sono tenuti al pagamento della quota annuale dovuta all'Associazione
indipendentemente da altri eventuali impegni assunti verso i Comitati
regionali stessi.
La nomina del Presidente del Comitato Regionale spetta al Comitato
stesso, ed è sottoposta alla ratifica dell'Assemblea dell'AIDIM
la quale può procedere direttamente alla nomina nel caso in
cui la carica sia scoperta al momento dell'Assemblea medesima.
I Comitati Regionali possono assumere nell'ambito territoriale di
loro competenza tutte le iniziative utili ai fini associativi dandone
tempestiva informazione al Comitato Direttivo al quale dovrà
essere rimessa ogni anno una relazione sull'attività svolta
dal Comitato Regionale. |
Articolo
16 |
Con decisione del Comitato
direttivo, possono essere costituite Commissioni di studio di carattere
permanente o transitorio, per lo studio di determinate questioni. |
Articolo
17 |
Il presente statuto
può essere modificato dall'Assemblea, all'uopo convocata, costituita
dalla presenza di almeno la metà dei soci siano essi presenti
o rappresentati, con decisione presa con la maggioranza dei due terzi
dei voti. |
Articolo
18 |
Lo scioglimento dell'Associazione
può essere proposto solo dal Comitato Direttivo o da almeno
un quarto dei soci; esso è deciso dalla Assemblea all'uopo
nominata in seduta straordinaria, con la presenza di almeno la metà
dei soci e con deliberazione presa a maggioranza dei presenti o rappresentati.
Tale Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori,
determinandone i poteri e l'obbligo di devolvere le eventuali attività
patrimoniali residue ad altra associazione con finalità analoghe
o a fini i pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. |