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STATUTO
dell'Associazione Italiana di Diritto Marittimo (AIDIM)*

Articolo 1 L'Associazione Italiana di Diritto Marittimo, AIDIM, è costituita per gli scopi di cui in appresso ed ha sede in Genova. L'AIDIM persegue nell'ambito del territorio nazionale gli scopi (unificazione del diritto marittimo e commerciale nonché degli usi e delle pratiche marittime) del Comité Maritime International, CMI, di cui costituisce la sezione Italiana, partecipando ai lavori di unificazione del diritto marittimo ed agli studi e ricerche su problemi marittimi intrapresi dal CMI e non ha scopo di lucro.
Nello svolgimento di tale attività l'AIDIM si adopera al fine di raccogliere le opinioni ed accertare le esigenze degli operatori economici marittimi italiani, assumendo orientamenti tali da contemperare nel modo migliore interessi eventualmente in conflitto tra loro.
L'AIDIM può di propria iniziativa affrontare lo studio ed effettuare ricerche su problemi di diritto marittimo nell'ambito nazionale, organizzando congressi e seminari, e può altresì partecipare a studi e ricerche da altri promossi nell'ambito nazionale ed internazionale.
Articolo 2 Possono essere soci dell'AIDIM persone che si interessano di problemi marittimi, nonché Istituti, Società, Associazioni ed Enti aventi attinenza con la navigazione e il commercio marittimo.
I soci sono nominati dal Comitato Direttivo su proposta di due soci. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
I soci sono tenuti a versare la quota annua che sarà determinata dall'assemblea in sede di bilancio.
Potranno essere determinate quote differenziate per soci sostenitori e benemeriti.
Articolo 3 Sono organi dell'AIDIM il Presidente, il Comitato Direttivo, l'Assemblea dei soci.
Articolo 4 Il Comitato Direttivo è composto:
a) di un presidente e due vice presidenti;
b) di membri in numero da 5 a 8;
c) dei presidenti dei Comitati Regionali eletti in conformità del Regolamento Regionale con deliberazione presa ai sensi dell'articolo 6, lettera b) del presente statuto.
I componenti del Comitato Direttivo durano in carica per tre anni e possono essere rieletti.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del comitato, questo provvede a sostituirli per cooptazione con le modalità e gli effetti di cui all'articolo 2386 C.C.
Articolo 5 All'Assemblea partecipano i soci in regola con la quota sociale.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Il voto è espresso o personalmente o a mezzo di altro socio, munito di delega scritta.
Nessun socio può rappresentare più di 12 soci.
Articolo 6 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano in carica, che ne determina l'ordine del giorno.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano in carica.
L'Assemblea:
a) approva il bilancio ed i conti;
b) nomina il presidente, i vice presidenti e i membri del Comitato Direttivo, ratifica le nomine dei Presidenti dei Comitati Regionali e provvede, ove occorra, alle nomine stesse.
c) determina la quota annuale dovuta dai soci;
d) decide su tutte le altre questioni sottopostele dal Comitato Direttivo.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.
L'Assemblea può nominare Presidenti e soci onorari.
Articolo 7 Il Presidente rappresenta l'Associazione, presiede le adunanze dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, provvede alla tutela degli interessi della associazione e ne sorveglia l'attività, in conformità delle decisioni dell'Assemblea e del comitato direttivo, mantiene i rapporti con le organizzazioni internazionali che si occupano dei problemi di diritto marittimo.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano in carica.
Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti determinate attribuzioni, precisandone i poteri.
Articolo 8 Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce.
Esso designa i delegati alle Conferenze del C.M.I., nonché i soci da proporre a membri titolari del medesimo, e quelli destinati a rappresentare l'AIDIM in conferenze e seminari da questa o da altri organizzati; sceglie nel suo seno il Segretario Generale e il Tesoriere (che possono riunirsi nella stessa persona); delibera su tutte le materie ad esso devolute dallo statuto e comunque sulle questioni più importanti, e in ogni caso su quelle da sottoporsi all'Assemblea.
Le delibere sono assunte a maggioranza, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
In caso di urgenza, ravvisato dal Presidente, il Comitato Direttivo può essere chiamato a deliberare per referendum.
Articolo 9 Il Segretario Generale sovrintende al servizio amministrativo della Associazione ed all'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dal Comitato direttivo, dal presidente. Cura la corrispondenza, sovrintende al Centro bibliografico ed alla biblioteca; controfirma gli ordini di riscossione e di pagamento.
Articolo 10 Il Tesoriere cura la gestione finanziaria della Associazione, provvede alle riscossioni ed alle spese, rilasciando le relative quietanze, predispone il bilancio di previsione entro il 31 dicembre di ciascun anno ed il conto consuntivo entro il successivo 15 maggio e propone le eventuali variazioni di bilancio.
Articolo 11 Le entrate annuali sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dalle rendite patrimoniali;
c) dalle liberalità di privati o di enti;
d) dal provento delle vendite delle pubblicazioni;
e) dai proventi di ogni altra sua attività.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 12 L'anno finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Articolo 13 I soci sono tenuti a pagare la quota annuale entro il mese di febbraio. Il socio che non provveda in conformità può essere dichiarato dimissionario dal Comitato Direttivo.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
Articolo 14 I soci possono frequentare liberamente i locali dell'Associazione, ottenere un breve prestito di libri della biblioteca in numero non superiore ad uno alla volta in conformità delle norme stabilite dal regolamento.
Inoltre fruiscono di tutti i vantaggi che sono deliberati dal Comitato Direttivo.
Articolo 15 Possono essere costituiti Comitati Regionali. La loro istituzione è autorizzata dal Comitato Direttivo che ne determina la competenza territoriale e ne approva i regolamenti interni.
Possono far parte dei Comitati Regionali esclusivamente soci dell'AIDIM; essi sono tenuti al pagamento della quota annuale dovuta all'Associazione indipendentemente da altri eventuali impegni assunti verso i Comitati regionali stessi.
La nomina del Presidente del Comitato Regionale spetta al Comitato stesso, ed è sottoposta alla ratifica dell'Assemblea dell'AIDIM la quale può procedere direttamente alla nomina nel caso in cui la carica sia scoperta al momento dell'Assemblea medesima.
I Comitati Regionali possono assumere nell'ambito territoriale di loro competenza tutte le iniziative utili ai fini associativi dandone tempestiva informazione al Comitato Direttivo al quale dovrà essere rimessa ogni anno una relazione sull'attività svolta dal Comitato Regionale.
Articolo 16 Con decisione del Comitato direttivo, possono essere costituite Commissioni di studio di carattere permanente o transitorio, per lo studio di determinate questioni.
Articolo 17 Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea, all'uopo convocata, costituita dalla presenza di almeno la metà dei soci siano essi presenti o rappresentati, con decisione presa con la maggioranza dei due terzi dei voti.
Articolo 18 Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto solo dal Comitato Direttivo o da almeno un quarto dei soci; esso è deciso dalla Assemblea all'uopo nominata in seduta straordinaria, con la presenza di almeno la metà dei soci e con deliberazione presa a maggioranza dei presenti o rappresentati.
Tale Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri e l'obbligo di devolvere le eventuali attività patrimoniali residue ad altra associazione con finalità analoghe o a fini i pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

(*) Testo redatto il 10 dicembre 1975 con le modifiche approvate dall'Assemblea straordinaria il 6 dicembre 1982 ed il 7 luglio 1998. 
     
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